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Cos'è la mediazione
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Come funziona IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
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Il ruolo degli avvocati e dei consulenti di parte
Cos'è la mediazione
La MEDIAZIONE, finalizzata alla CONCILIAZIONE, è una procedura di risoluzione delle controversie, in base alla quale un terzo neutrale, imparziale ed indipendente - il MEDIATORE – non decide, ma assiste le parti, guidando la loro negoziazione e orientandole verso la ricerca di un accordo reciprocamente soddisfacente.
Il Mediatore coinvolge le parti nel fine condiviso di giungere ad un accordo vantaggioso per entrambe, promuovendo l'ascolto attivo e la mutua collaborazione nel problem solving.
Le parti, con l'assistenza del Mediatore, possono non solo risolvere il problema specifico, ma giungere al risultato di ristabilire ed anche rafforzare le proprie relazioni.
Le parti, esprimendo la loro visione del disaccordo ed ascoltandosi reciprocamente, possono giungere alla soluzione, decidendo ambito e portata dell'accordo, secondo i bisogni e gli interessi personali.
La mediazione può essere attivata su domanda di parte prima di iniziare un giudizio, oppure su invito del giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti (art. 5 co.2 D.Lgs. 28/10) oppure quando è prevista da una clausola contrattuale di mediazione.
Dal 20 marzo 2011 il tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità (art. 5 co.1 D.Lgs. 28/10) nelle seguenti materie: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento danni da responsabilità medica, risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa o pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Dal 20 marzo 2012, si aggiungono le seguenti materie: condominio e risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti.
La riservatezza è una caratteristica fondamentale della mediazione.
Il recente decreto legislativo 28/2010 tutela espressamente la riservatezza delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, prevedendone l'inutilizzabilità nel successivo giudizio.
Il regolamento di OCF prevede inoltre che tutti i partecipanti alla procedura sottoscrivano un “Accordo di Riservatezza”, volto a garantire la maggiore libertà di espressione e di contenuti, che non saranno rivelati all'esterno. L'obbligo di riservatezza è, peraltro, garantito anche dall'appartenenza dei Mediatori ai rispettivi Albi (avvocati, commercialisti e notai).
Come funziona IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
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Chi presenta la domanda?
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Come presentare la domanda?
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Cosa deve contenere la domanda?
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È necessaria l’assistenza dell’avvocato?
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Chi designa il Mediatore?
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Quali sono i criteri di nomina dei Mediatori?
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Le parti possono scegliere il Mediatore?
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Quando si tiene il primo incontro?
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Dove si svolge il procedimento di mediazione?
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Come sono garantite l’imparzialità, l'indipendenza e la neutralità del Mediatore?
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Quali sono le materie per le quali è possibile rivolgersi ad OCF?
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In quali ipotesi è possibile depositare una procedura di mediazione ad OCF?
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Quanto costa il procedimento di mediazione?
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Tariffe ridotte per il tentativo di mediazione “obbligatorio”
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Il credito di imposta ed altre agevolazioni fiscali
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Qual’è il costo per la parte attivante se la parte invitata non aderisce all’invito e l’esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 comma 1 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28?
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Quando può essere formulata la proposta da parte del Mediatore?
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Come si conclude il procedimento di mediazione?
CHI PRESENTA LA DOMANDA?
Una parte oppure tutte le parti congiuntamente.
COME PRESENTARE LA DOMANDA?
La parte che intende attivare il procedimento di mediazione (“parte istante”) presenta la domanda direttamente presso la segreteria di OCF (via Cavour n. 104, Firenze, orario di apertura: lunedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30), versando € 48,40 a titolo di “diritto fisso per spese di avvio della procedura”.
La domanda può essere presentata anche mediante fax o e-mail allegando copia della contabile bancaria del bonifico delle spese di avvio della procedura e, necessariamente, copia del documento d'identità di chi attiva la domanda.
Cosa deve contenere la domanda?
La domanda deve essere redatta sulla base del modello scaricabile dal sito web dell'organismo.
Ad ogni modo deve contenere:
- i dati identificativi delle parti in modo da consentire le comunicazioni di cui all’art. 3 del presente regolamento;
- i dati identificativi di colui che, se necessario, parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
- descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda e delle ragioni della pretesa;
- indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile;
- dati identificativi dei difensori, dei professionisti e/o delle persone di fiducia che assisteranno la parte nel procedimento.
Nelle materie di cui all'art. 5, co. 1 D.Lgs 28/2010, nell'ipotesi in cui sia prescritta l'assistenza tecnica in sede giurisdizionale, le parti non possono partecipare al procedimento se non con il ministero di un difensore.
È necessaria l’assistenza dell’avvocato?
Per le materie per le quali è prescritto il tentativo di mediazione “obbligatorio” ex art. 5 n. 1 D.Lgs 28/2010, il Regolamento OCF prevede l'obbligatorietà della presenza di un difensore nell'ipotesi in cui è prescritta l'assistenza tecnica in sede giurisdizionale - per cui le parti in tali casi non possono partecipare al procedimento se non con il ministero di un difensore.
Chi designa il mediatore?
Il Responsabile dell’Organismo, sotto la vigilanza del Garante dell’Organismo.
Quali sono i criteri di nomina dei mediatori?
Per garantire l’imparzialità la designazione del Mediatore avviene secondo rigorosi criteri di turnazione / rotazione che tengano conto dell’oggetto e del valore della controversia
Nelle mediazioni in specifiche materie (per es. responsabilità medica) il Responsabile potrà designare il Mediatore, anche prescindendo dal criterio della turnazione, tra i professionisti che abbiano dichiarato e dato prova di specifica competenza ed esperienza.
Le parti possono scegliere il mediatore?
Le parti possono individuare congiuntamente il Mediatore tra i nominativi inseriti negli elenchi, prima della designazione da parte del Responsabile dell’organismo.
Quando si tiene il primo incontro?
Il Responsabile dell’Organismo fissa la data del primo incontro tra le parti entro 15 giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative, previo pagamento delle spese di avvio del procedimento.
DOVE SI SVOLGE IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE?
A Firenze, presso la sede OCF in via Cavour n. 104.
Come sono garantite l’imparzialità, l'indipendenza e la neutralità del mediatore?
Prima dell’inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell’incontro con le parti, il Mediatore sottoscrive un’apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità. Il Mediatore che chiede l'iscrizione all'elenco dei mediatori di OCF aderisce al codice etico ed accetta il regolamento dell'organismo.
Quali sono le materie per le quali è possibile rivolgersi ad OCF?
È possibile presentare una domanda di mediazione in materia civile, societaria e commerciale, purché abbia ad oggetto diritti disponibili.
In quali ipotesi è possibile depositare una procedura di mediazione ad OCF?
- quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ex art. 5 n. 1 D.Lgs 8 marzo 2010 n. 28 (c.d. tentativo obbligatorio di conciliazione, altrimenti noto come la ”media-conciliazione”)
- quando la mediazione è delegata dal giudice, anche in sede di giudizio di appello, ex art. 5 n. 2 D.Lgs 28/2010 ed ex Progetto Nausicaa
- quando la mediazione è prevista da una specifica clausola contrattuale (per es. inserita nello statuto di una società o in un contratto civile o commerciale)
- quando la procedura di mediazione è “volontaria”, attivata per iniziativa di una o ambedue le parti
Quanto costa il procedimento di mediazione?
Il costo, a carico di ciascuna parte, comprende le spese di avvio del procedimento pari a € 48,40 (iva inclusa) e le spese di mediazione, il cui importo è fissato da tariffe ministeriali e varia in dipendenza del valore della controversia. Le “spese di mediazione” comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. OCF applica le tariffe così come previste dalla tabella per gli organismi pubblici in allegato al DM 180/2010, come aggiornato dal DM 145/2011.
Tariffe ridotte per il tentativo di mediazione “obbligatorio”
Per le controversie per le quali il tentativo di mediazione è obbligatorio per legge (art. 5 n. 1 D.Lgs 28/2010), le tariffe sono ridotte di un terzo. Le spese di avvio del procedimento (€ 48,00) vanno versate dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte aderente al tentativo di mediazione al momento dell’adesione e, comunque, prima dell’incontro.
Le spese di mediazione devono obbligatoriamente essere versate prima dell'incontro di mediazione.
Il credito di imposta ed altre agevolazioni fiscali
Agevolazioni fiscali previste a favore di quanti facciano ricorso al procedimento di mediazione:
- «tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura» (art. 17, 2° comma, D.Lgs 28/2010)
- «il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000,00, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente» (art. 17, 3° comma, D.Lgs 28/2010)
- ai sensi del 5° comma della medesima disposizione «quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato» (art. 17, 5° comma, D.Lgs 28/2010)
- «alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di € 500,00, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta e’ ridotto della metà» (art. 20, 1° comma, DLgs 28/2010)
Tariffe per i tentativi di conciliazione volontari (ex art. 16, comma 4, DM 180/2010)
| VALORE DELLA LITE | SPESE DI MEDIAZIONE PER CIASCUNA PARTE (IVA 21% INCLUSA) |
| fino a € 1.000,00 | € 78,65 |
| da € 1.001,00 a € 5.000,00 | € 157,30 |
| da € 5.001,00 a € 10.000,00 | € 290,40 |
| da € 10.001,00 a € 25.000,00 | € 435,60 |
| da € 25.001,00 a € 50.000,00 | € 726,00 |
| da € 50.001,00 a € 250.000,00 | € 1.210,00 |
| da € 250.001,00 a € 500.000,00 | € 2.420,00 |
| da € 500.001,00 a € 2.500.000,00 | € 4.598,00 |
| da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00 | € 6.292,00 |
| oltre € 5.000.000,00 | € 11.132,00 |
Tariffe per i tentativi di conciliazione "obbligatori" (ex art. 5, n. 1, D.Lgs 28/2010)
Si applicano le tariffe minime (riduzione di 1/3 per i primi sei scaglioni; riduzione del 50% per i restanti scaglioni)
| VALORE DELLA LITE | SPESE DI MEDIAZIONE PER CIASCUNA PARTE (IVA 21% INCLUSA) |
| fino a € 1.000,00 | € 52,43 |
| da € 1.001,00 a € 5.000,00 | € 104,87 |
| da € 5.001,00 a € 10.000,00 | € 193,60 |
| da € 10.001,00 a € 25.000,00 | € 290,40 |
| da € 25.001,00 a € 50.000,00 | € 484,00 |
| da € 50.001,00 a € 250.000,00 | € 806,67 |
| da € 250.001,00 a € 500.000,00 | € 1.210,00 |
| da € 500.001,00 a € 2.500.000,00 | € 2.299,00 |
| da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00 | € 3.146,00 |
| oltre € 5.000.000,00 | € 5.566,00 |
Qual’è il costo per la parte attivante se la parte invitata non aderisce all’invito e l’esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 comma 1 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28?
Ove l'incontro non abbia luogo per rifiuto, espresso o tacito, dalla parte invitata ad aderire alla mediazione e/o qualora la parte invitata, pur avvertita, semplicemente non si presenti alla sessione di mediazione alla data fissata dal Responsabile dell’Organismo, il Mediatore nominato redigerà, a richiesta della parte attivante, un verbale di mancata partecipazione, per il quale sarà dovuto un diritto fisso ulteriore (in aggiunta quindi alle spese di avvio della procedura) di sole € 60,50 (iva inclusa) e di € 48,40 per il solo primo scaglione di valore fino a € 1.000.
QUANDO PUÒ ESSERE FORMULATA LA PROPOSTA DA PARTE DEL MEDIATORE?
Il Mediatore formula una proposta di conciliazione solo nell’ipotesi in cui le parti ne facciano concorde richiesta e sempre che disponga degli elementi necessari.
In caso di mancata adesione o partecipazione al tentativo di mediazione di una o più parti, il Mediatore non può formulare la proposta.
COME SI CONCLUDE IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE?
Il procedimento si conclude:
- nel caso di mancata partecipazione di una o più parti
- quando le parti raggiungono un accordo
- quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal Mediatore
- quando il Mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento
- decorsi quattro mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti
Il ruolo degli avvocati e dei consulenti di parte
Il Regolamento OCF valorizza il ruolo dei consulenti di parte prevedendo, per le materie per le quali è prescritto il tentativo di mediazione “obbligatorio” ex art. 5 n. 1 D.Lgs 28/2010, l'obbligatorietà della presenza di un difensore nell'ipotesi in cui è prescritta l'assistenza tecnica in sede giurisdizionale - per cui le parti in tali casi non possono partecipare al procedimento se non con il ministero di un difensore.
OCF incoraggia la formazione specifica dei consulenti di parte.
Si rimanda al Corso di formazione per consulenti organizzato a giugno 2010 dalla Fondazione Forense di Firenze insieme ad OCF dal titolo “Come consigliare ed assistere la parte nella mediazione e conciliazione civile e commerciale” (15 giugno 2010: I° - II° modulo; 21 giugno 2010: III°-IV° modulo).
Per accedere alla visione dei filmati è sufficiente cliccare sugli eventi:
- 21 giugno 2010: III°-IV° modulo
Come consigliare ed assistere la parte nella mediazione e conciliazione civile e commerciale - 15 giugno 2010: I°-II° modulo
Come consigliare ed assistere la parte nella mediazione e conciliazione civile e commerciale
della pagina EVENTI FILMATI del sito della Fondazione Forense di Firenze ed inserire:
- UTENTE: "fondazione"
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