La MEDIAZIONE, finalizzata alla CONCILIAZIONE, è una procedura di risoluzione delle controversie, alternativa rispetto alla decisione di un giudice, in cui il mediatore esperto della materia specifica, soggetto terzo imparziale ed indipendente, aiuta le parti assistite dai propri avvocati a verificare la possibilità di raggiungere un accordo che ponga fine alla controversia. La mediazione può essere attivata su domanda di una parte o congiuntamente.

Il mediatore coinvolge le parti e i loro avvocati al fine di giungere ad un accordo vantaggioso aiutandole nella decisione, in base ai bisogni e gli interessi personali di ciascuno. La riservatezza è una caratteristica fondamentale della mediazione. Il regolamento di OCF prevede inoltre che tutti i partecipanti alla procedura sottoscrivano un “Accordo di Riservatezza”, volto a garantire la maggiore libertà di espressione e di contenuti, che non saranno rivelati all’esterno. Il decreto legislativo 28/2010 tutela espressamente la riservatezza delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, prevedendone l’inutilizzabilità nel successivo giudizio.

Il tentativo di mediazione può essere

obbligatorio nelle materie per le quali è prevista dalla legge la condizione di procedibilità della causa civile: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari art. 5-1bis D.Lgs. 28/2010.

– demandato dal giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti (art. 5 co.2 D.Lgs. 28/2010).

– volontaria

– prevista da una clausola contrattuale

Per ulteriori chiarimenti si prega di consultare la sezione FAQ.

COSTI ED INDENNITA’

Il primo incontro, in cui il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, è gratuito. Il costo, a carico di ciascuna parte, comprende le spese di avvio del procedimento e le indennità di mediazione, il cui importo è fissato da tariffe ministeriali e varia in dipendenza del valore della controversia, che saranno dovute solo qualora le parti decidano di dare avvio alla procedura.

Le spese di avvio devono essere versate dalla parte istante al momento del deposito della domanda e dalla parte invitata al momento della comunicazione della risposta alla mediazione.

L’importo dell’indennità di mediazione deve essere versato solo nel momento in cui si decida di dare avvio alla mediazione.

I pagamenti potranno essere eseguiti tramite bonifico esclusivamente sul conto BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO con il seguente IBAN: IT95T0324202800CC1024009949, indicando nella causale del bonifico il nominativo della parte e se già a conoscenza il numero della procedura di mediazione.