COS’È LA MEDIAZIONE

La MEDIAZIONE, finalizzata alla CONCILIAZIONE, è una procedura di risoluzione delle controversie, alternativa rispetto alla decisione di un giudice, in cui il mediatore, soggetto terzo imparziale ed indipendente, esperto della materia specifica, aiuta le parti assistite dai propri avvocati a verificare la possibilità di raggiungere un accordo che ponga fine alla controversia. Il mediatore coinvolge le parti e i loro avvocati nel fine condiviso di giungere ad un accordo vantaggioso per entrambe, promuovendo l’ascolto attivo e la mutua collaborazione nel problem solving. Le parti, con l’assistenza dei propri avvocati e con l’aiuto del mediatore, possono non solo risolvere il problema specifico, ma giungere al risultato di ristabilire ed anche rafforzare le proprie relazioni. Le parti, esprimendo la loro visione del disaccordo ed ascoltandosi reciprocamente, possono giungere alla soluzione, decidendo ambito e portata dell’accordo, secondo i bisogni e gli interessi personali. La mediazione può essere attivata su domanda di una parte o congiuntamente. Il tentativo di mediazione è “obbligatorio” nelle materie per le quali è prevista dalla legge quale condizione di procedibilità della causa civile (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari art. 5-1bis D.Lgs. 28/2010). La mediazione può essere “demandata” dal giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti (art. 5 co.2 D.Lgs. 28/2010). Infine la mediazione può essere volontaria oppure prevista da una clausola contrattuale espressa di mediazione. La riservatezza è una caratteristica fondamentale della mediazione. Il decreto legislativo 28/2010 tutela espressamente la riservatezza delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, prevedendone l’inutilizzabilità nel successivo giudizio. Il regolamento di OCF prevede inoltre che tutti i partecipanti alla procedura sottoscrivano un “Accordo di Riservatezza”, volto a garantire la maggiore libertà di espressione e di contenuti, che non saranno rivelati all’esterno. L’obbligo di riservatezza è, peraltro, garantito anche dall’appartenenza dei Mediatori ai rispettivi Albi (avvocati, commercialisti e notai).
REGOLAMENTO OCF
REGOLAMENTO TELEMATICO