COME FUNZIONA IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

COME PRESENTARE LA DOMANDA?

La parte, o le parti congiuntamente, che intende attivare il procedimento di mediazione presenta la domanda di mediazione online, allegando copia della contabile bancaria, del bonifico delle spese di avvio della procedura, del documento d’identità di chi attiva la domanda e del mandato a conciliare.

COSA DEVE CONTENERE LA DOMANDA?

I dati identificativi delle parti di cui all’art. 3 del presente regolamento;
nel caso in cui la parte intenda farsi rappresentare da un terzo durante la procedura di conciliazione indicare gli eventuali dati del rappresentante col mandato a conciliare
– Descrizione dei fatti, dell’oggetto della domanda e delle ragioni della pretesa;
– Indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile;
– Dati identificativi dei difensori che assisteranno la parte nel procedimento;
– Accettazione del regolamento dell’Organismo;
– Consenso al trattamento dei dati personali
– Sottoscrizione della domanda direttamente dalla parte o dal difensore se munito del mandato a conciliare OCF

QUAL È IL RUOLO DELL’AVVOCATO?

Tutte le parti aderenti alla mediazione devono essere assistite, per l’intera durata del procedimento, da un avvocato, il quale laddove la mediazione abbia esito positivo sottoscriverà assieme alla proprio assistito l’accordo attestandone e certificandone la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

MANDATO OCF

CHI DESIGNA IL MEDIATORE?

Il Responsabile dell’Organismo, sotto la vigilanza del Garante dell’Organismo, designa il mediatore incaricato per ogni singola procedura.

QUALI SONO I CRITERI DI NOMINA DEI MEDIATORI?

La parte che presenta la domanda di mediazione ha la possibilità di:

rimettere la scelta del Mediatore al Responsabile dell’Organismo, il quale sotto la vigilanza del Garante dell’Organismo, designa il Mediatore secondo un criterio di turnazione salvo, qualora ne ravvisi l’opportunità o previa richiesta, nominare un Mediatore considerando la specifica competenza, disponibilità ed esperienza in base all’oggetto e alle caratteristiche della controversia e comunque assicurandone l’imparzialità e l’idoneità al corretto e sollecito espletamento dell’incarico.

– indicare il Mediatore tra i nominativi inseriti nell’elenco Mediatori OCF la quale verrà confermata ove accettata o comunque non rifiutata dalla controparte. In caso di mancata accettazione dell’indicazione la designazione avverrà ad opera del Responsabile secondo il criterio di turnazione.

LE PARTI POSSONO SCEGLIERE IL MEDIATORE?

Le parti possono individuare congiuntamente il Mediatore tra i nominativi inseriti negli elenchi, prima della designazione da parte del Responsabile dell’organismo.
In alternativa una parte può indicare il nominativo del Mediatore, il quale verrà designato ove non rifiutato dall’altra parte (in caso di mancato assenso alla indicazione, la designazione avverrà ad opera del Responsabile secondo i criteri individuati dal Regolamento di OCF).


QUANDO SI TIENE IL PRIMO INCONTRO?

Il Responsabile dell’Organismo fissa la data del primo incontro tra le parti non prima di 20 giorni ed entro 40 giorni dal deposito della domanda. La data è fissata inderogabilmente dal responsabile e dal mediatore. La data dell’incontro potrà essere modificata solo per giustificati motivi e salvo l’accordo di tutte le parti.

IN COSA CONSISTE IL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE?

Durante il primo incontro il Mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, invitando poi le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura:

– in caso positivo, procede con lo svolgimento dell’incontro ed al termine dello stesso redige processo verbale dando atto della volontà delle parti di proseguire nella procedura di mediazione. Viene così dato concreto avvio al procedimento di mediazione che potrà svolgersi anche in più sessioni.

nel caso in cui le parti decidano di non dare avvio alla mediazione verrà redatto un verbale di mancato avvio del procedimento di mediazione.
Le parti, sempre con l’assistenza del proprio Avvocato e comunque nel rispetto del principio di riservatezza, hanno la possibilità di rappresentare al Mediatore la propria posizione sia in sessioni ”congiunte”, che in eventuali sessioni “private”.

DOVE SI SVOLGE IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE?

Le parti con i propri difensori debbono recarsi alla sede dell’OCF nel giorno ed orario comunicato o previa richiesta potranno partecipare anche in videoconferenza.

COME SONO GARANTITE L’IMPARZIALITÀ, L’INDIPENDENZA E LA NEUTRALITÀ DEL MEDIATORE?

L’Organismo fissa la data del primo incontro tra le parti entro 30 giorni dal deposito della domanda, salvo autorizzazione al superamento di tale termine. La data dell’incontro potrà essere modificata solo per giustificati motivi e con l’accordo di tutte le parti.

QUALI SONO LE MATERIE PER LE QUALI È POSSIBILE RIVOLGERSI AD OCF?

È possibile presentare una domanda di mediazione in materia civile, societaria e commerciale, purché abbia ad oggetto diritti disponibili.

 

 

IN QUALI IPOTESI È POSSIBILE DEPOSITARE UNA PROCEDURA DI MEDIAZIONE AD OCF?

  • Quando il tentativo di mediazione è “obbligatorio” per legge quale condizione di procedibilità della causa civile (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, patti di famiglia, risarcimento danni da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, opera, societa’ di persone, consorzio, associazione in partecipazione, rete, somministrazione, subfornitura e franchising art. 5-1bis D.Lgs. 28/2010).
  • Quando la mediazione è demandata dal giudice, anche in sede di giudizio di appello, ex art. 5 n. 2 D.Lgs 28/2010 ed ex Progetto Nausicaa
  • Quando la mediazione è prevista da una specifica clausola contrattuale (per es. inserita nello statuto di una società o in un contratto civile o commerciale)
  • Quando la mediazione è volontaria

QUANTO COSTA IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE?

Il costo iniziale, a carico di ciascuna parte, da versare al momento del deposito o dell’adesione, comprende le spese di avvio del procedimento e le spese del primo incontro, il cui importo è fissato dall’art. 28 del Decreto Ministero della Giustizia n. 150 del 2023 sulla base del valore della mediazione. Qualora la parte invitata non partecipi al primo incontro di mediazione, le spese sostenute dalla parte attivante saranno ridotte, previa richiesta con indicazione dei dati, nella misura di €30,00 oltre IVA per i procedimenti con valore fino a 50.000,00 e di €40,00 oltre IVA per i procedimenti di valore superiore a 50.000,00.

Nel caso in cui, a seguito del primo incontro di mediazione, le parti decidano di proseguire con incontri successivi sono dovute le ulteriori spese di mediazione come indicato nelle tabelle di cui all’art. 31 comma 1, Decreto Ministero della Giustizia n. 150 del 2023 e approvate dal Consiglio Direttivo dell’Organismo di Conciliazione di Firenze, in data 14/11/2023.

In caso di accordo al primo incontro sono previste le maggiorazioni di cui all’art. 30 comma 1 del DM150/2023; in caso di conciliazione con incontri successivi al primo sono previste le maggiorazioni di cui all’art. 30 comma 2 del DM150/2023. 

I versamenti delle quote devono avvenire esclusivamente tramite bonifico sul conto sul BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO con il seguente IBAN: IT95T0324202800CC1024009949 indicando il nome della parte.

Di seguito: TABELLA 1 per le mediazioni OBBLIGATORIE e DELEGATE e la TABELLA 2 per le VOLONTARIE (PDF).

Tutti i valori sono da intendersi IVA inclusa.

MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E DELEGATE (TABELLA 1)

VALORE LITE

Spese di avvio e spese del primo incontro (da pagare in sede di deposito della domanda o adesione)

Importi dovuti in caso di proseguimento oltre il primo incontro di mediazione (mancato accordo e accordo)*

Totale Spese Mediazione (avvio, primo incontro, accordo o mancato accordo):

Fino a 1.000,00

97,6

€39,04

136,64

Da 1.001 a 5.000

€190,32

€65,88

256,20

Da 5.001 a 10.000

€190,32

€187,88

378,20

Da 10.001 a 25.000*

€190,32

€370,88

561,20

Da 25.001 a 50.000*

€190,32

€614,88

805,20

Da 50.001 a 150.000*

€273,28

€1054,08

€1327,36

Da 150.001 a 250.000

€273,28

€1420,08

1693,36

Da 250.001 a 500.000

€273,28

€2396,08

2669,36

Da 500.001 a 1.500.00

€273,28

€3738,08

4011,36

Da 1.500.001 a 2.500.000

€273,28

€4421,28

4694,56

Da 2.500.001 a 5.000.000

€273,28

€6178,08

6451,36

*scaglioni per valore indeterminabile basso ( da 10.001 a 25.000), indeterminabile medio (da 25.001 a 50.00), indeterminabile alto (da 50.001 a 150.000 euro)

* In caso di accordo al primo incontro sono previste le maggiorazioni di cui all’art. 30 comma 1 del DM150/2023; in caso di conciliazione con incontri successivi al primo sono previste le maggiorazioni di cui all’art. 30 comma 2 del DM150/2023. 

MEDIAZIONI VOLONTARIE (TABELLA 2)

VALORE LITE

Spese di avvio e spese del primo incontro (da pagare in sede di deposito della domanda o adesione)

Importi dovuti in caso di proseguimento oltre il primo incontro di mediazione (mancato accordo e accordo)*

Totale Spese Mediazione (avvio, primo incontro,accordo o mancato accordo):

Fino a 1.000,00

122

48,80

170,80

Da 1.001, a 5.000

237,90

82,35

320,25

Da 5.001 a 10.000

237,90

234,85

472,75

Da 10.001 a 25.000*

237,90

463,60

701,50

Da 25.001 a 50.000*

237,90

768,60

1006,5

Da 50.001 a 150.000*

341,60

1317,60

1659,20

Da 150.001 a 250.000

341,60

1775,10

€2116,70

Da 250.001 a 500.000

341,60

2995,10

€3336,70

Da 500.001 a 1.500.00

341,60

4672,6

5014,20

Da 1.500.001 a 2.500.000

341,60

5526,60

5868,20

Da 2.500.001 a 5.000.000

341,60

7722,60

8064,20

*scaglioni per valore indeterminabile basso ( da 10.001 a 25.000), indeterminabile medio (da 25.001 a 50.00)indeterminabile alto (da 50.001 a 150.000 euro)

* In caso di accordo al primo incontro sono previste le maggiorazioni di cui all’art. 30 comma 1 del DM150/2023; in caso di conciliazione con incontri successivi al primo sono previste le maggiorazioni di cui all’art. 30 comma 2 del DM150/2023. 

Vi ricordiamo che la fattura verrà emessa esclusivamente al beneficiario della prestazione ai sensi di quanto disposto dall’Art. 21 D.P.R 633/72 e risoluzione Ministeriale n. 331350 del 13/06/1981.

IL CREDITO DI IMPOSTA ED ALTRE AGEVOLAZIONI FISCALI

Ricordiamo infine che la mediazione, previa emissione di ulteriori decreti attuativi, offre importanti vantaggi fiscali:

  • tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura (art. 17, 1° comma, D.Lgs 28/2010 così come modificato dal D.Lgs. n. 149/2022 ;

  • il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 100.000,00, altrimenti l’imposta è dovuta soltanto per la parte eccedente (art. 17, 2° comma, D.Lgs 28/2010 così come modificato dal D.Lgs. n. 149/2022 );

  • in caso di successo della mediazione sarebbe previsto dal legislatore un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta ai sensi dell’art. 17 commi 3 e 4, fino a concorrenza di € 600,00. Nei casi di cui all’art. 5 comma 1 e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresi’ riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio Avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di Euro seicento (art. 20, 1° comma D.Lgs 28/2010 così come modificato dal D.Lgs. n. 149/2022);

  • I crediti d’imposta sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti alla meta’ (art. 20, 2° comma D.Lgs 28/2010 così come modificato dal D.Lgs. n. 149/2022);

  • E’ riconosciuto un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto (art 20, 3° comma D.Lgs 28/2010 così come modificato dal D.Lgs. n. 149/2022);

  • Nel caso invece di insuccesso della mediazione, i crediti d’imposta sono ridotti della metà (art. 20, 2° comma, DLgs 28/2010 così come modificato dal D.Lgs. n. 149/2022).

In ordine ai predetti benefici fiscali, si precisa che l’effettivo riconoscimento è sottoposto all’emanazione dei provvedimenti ministeriali di competenza.

QUAL E’ L’EFFICACIA DELL’ACCORDO RAGGIUNTO IN MEDIAZIONE?

L’accordo sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati che ne attestano la non contrarietà all’Ordine Pubblico e alle norme imperative, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.